Database SCIP – Obbligo di notifica all’ECHA per fornitori di articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)

Cos’è lo SCIP?

SCIP è un database che contiene informazioni sulle sostanze preoccupanti negli articoli o in oggetti complessi, creato dall’ECHA, l’agenzia europea per le sostanze chimiche.

Il database vuole favorire l’accesso alle informazioni da parte di operatori e consumatori, raccogliendo le informazioni riguardanti l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, inclusa la fase di smaltimento in quanto rifiuti. La notifica SCIP e i dati raccolti consentono, poi, alle autorità di monitorare l’uso di sostanze che destano preoccupazione e avviare azioni adeguate.

Cosa sono le sostanze SVHC?

È l’articolo 57 del regolamento REACH a dare una definizione di sostanza SVHC (Substances of very high concern). Rientrano in questa categoria le sostanze:

  • riconosciute come cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione (CMR); 
  • persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT);
  • molto persistenti, molto bioaccumulabili (vPvB) o con proprietà di interferenti endocrini.

Chi deve presentare la notifica SCIP?

L’obbligo di presentare una notifica SCIP riguarda tutti gli articoli immessi nel mercato UE contenenti sostanze SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% peso. Secondo quanto prescritto, sono tenuti a presentare una notifica SCIP:

  • Produttori e assemblatori europei;
  • Importatori dell’UE;
  • Distributori di articoli dell’UE e altri attori che immettono articoli sul mercato.

Sono, invece, esclusi dall’obbligo i rivenditori al dettaglio, eccetto gli importatori e/o produttori, e chi fornisce articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori.

Quali sono i prodotti ed i componenti che rientrano nell’obbligo di notifica?

Le categorie di prodotti più comunemente notificate nel database sono:

  • Macchinari di vario genere;
  • Strumenti di misura;
  • Apparecchiature elettroniche;
  • Veicoli e loro parti;
  • Articoli in gomma;
  • Arredamento.

Oltre alle loro componenti.

Mentre le sostanze più comuni sono:

  • Piombo (ad es. nei cuscinetti a sfera e nelle batterie);
  • Monossido di piombo (ad es. in lampade, parti di veicoli);
  • Triossido di piombo-titanio (es. nei fornelli elettrici);
  • Acido silicico, sale di piombo (ad es. in cristalli di piombo, rivestimenti per veicoli);
  • Dechlorane Plus TM ” (ad es. in vernici, colle)

Cosa deve fare l’azienda?

L’azienda che produce, costruisce, assembla, importa, distribuisce qualsiasi articolo per valutare se è soggetto alla norma deve verificare se gli articoli contengono più dello 0,1% di sostanze SVHC rispetto al peso dell’articolo stesso. La verifica deve essere svolta richiedendo ai propri fornitori se i materiali/prodotti da loro forniti.

Dopo la valutazione i casi sono:

  • Non sono presenti o sono in percentuale non superiore allo 0,1% , pertanto non ci sono adempimenti da fare e in caso di richiesta dei clienti si dichiarerà l’assenza di tali sostanze.
  • Se invece si supera il limite indicato, si deve procedere alla registrazione sul database SCIP dell’articolo (semplice o complesso) , comunicando poi ai propri clienti la presenza di sostanze SVHC nell’articolo, gli estremi di registrazione sul database SCIP e le precauzioni di impiego.

Qualora un distributore si limiti a commercializzare un articolo soggetto a registrazione già registrato dal produttore UE, può avvalersi tramite la registrazione del produttore di una registrazione semplificata.

Ci sono Sanzioni?

Con la pubblicazione del database si entra nella fase pienamente operativa: in Italia vige il Decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133. Secondo le previsioni dell’articolo 10 comma 6 del decreto, chi non avesse adempiuto agli obblighi di notifica rischia una sanzione da 5000 a 30000 euro.

E adesso?

Se rientri in una casistica sopraindicata, oppure se hai il dubbio che i tuoi articoli contengano una sostanza soggetta agli obblighi di notifica puoi richiederci informazioni!

Contattaci al numero +39 3291888293 oppure alla mail consulenza@safetyform.it e ti risponderà il Responsabile Ambiente di SafetyForm Ing. Giovanni Lanzarini.