Il Decreto Legge ha modificato diversi articoli del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro: nuovi obblighi per datore di lavoro, medico competente e lavoratori autonomi
Il Decreto Legge numero 48 del 4 maggio 2023, in vigore dal giorno successivo, ha modificato diversi articoli del “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro” (D.Lgs. 81/08). Questa novità porta misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. In sostanza, il decreto introduce nuovi obblighi per il datore di lavoro, il medico competente e i lavoratori autonomi.
Logicamente, ogni azienda deve essere a conoscenza delle modifiche effettuate, così da garantire la massima salute e sicurezza per i propri lavoratori. Vediamo quindi più nello specifico i nuovi articoli aggiornati.
Gli articoli del Testo Unico modificati dal Decreto Legge
Ecco l’elenco di tutti gli articoli del D.Lgs. 81/08 che sono stati modificati a inizio maggio 2023:
- Art. 18: obblighi del datore di lavoro e del dirigente;
- Art. 21: disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi;
- Art. 25: obblighi del medico competente;
- Art. 37: formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- Art. 71: obblighi del datore di lavoro;
- Art. 72: obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso;
- Art. 73: informazione, formazione e addestramento;
- Art. 87: sanzioni per il datore di lavoro, il dirigente, il noleggiatore e il concedente in uso.
Queste modifiche mirano a rafforzare la sicurezza sul lavoro, garantire la formazione adeguata dei lavoratori e ridurre gli infortuni.
Ricordiamo che questo decreto è in attesa della conversione in Legge e conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; ciò significa che durante questo processo potrebbe subire ulteriori modifiche.
Ma quali sono concretamente le modifiche più rilevanti apportate dal nuovo Decreto Legge?
Il decreto è diviso in cinque capitoli che trattano diverse tematiche: inclusione sociale, sicurezza sul lavoro, politiche sociali, sostegno ai lavoratori e riduzione della pressione fiscale.
Le principali modifiche apportate dall’articolo 18 riguardano gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, che devono nominare un medico competente quando la valutazione dei rischi lo richiede.
L’articolo 21 introduce disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare, ai lavoratori autonomi e ad altri soggetti, imponendo l’utilizzo di attrezzature di lavoro conformi alle norme di sicurezza.
Molto importante è anche l’articolo 25. Questo si riferisce agli obblighi del medico competente e prevede che, durante le visite di assunzione, il medico richieda la cartella sanitaria del lavoratore rilasciata dal precedente datore di lavoro. In caso di impedimento del medico competente, è prevista la comunicazione al datore di lavoro di un sostituto idoneo.
L’articolo 37 riguarda invece la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in materia di salute e sicurezza. Si prevede che il datore di lavoro assicuri una formazione adeguata, definendo la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione mediante un accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Infine, il decreto apporta anche modifiche agli obblighi del datore di lavoro nell’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI): ad esempio, l’articolo 71 prevede che le verifiche sulle attrezzature di lavoro possano essere effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati. Concetto ribadito anche nell’articolo 73, che introduce nuove disposizioni sull’informazione, sulla formazione e sull’addestramento in materia di attrezzature di lavoro.
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