Smart working e sicurezza: i nuovi obblighi per le imprese secondo la Legge n. 34/2026

Con l’approvazione della Legge annuale sulle PMI n. 34 dell’11/03/2026, sono state introdotte rilevanti novità, su aspetti importanti riferiti allo smart working (lavoro agile) e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

La Legge n. 34/2026 interviene espressamente sulla disciplina della salute e sicurezza sul lavoro prevista dal Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), introducendo un nuovo comma (art. 3, comma 7‑bis), riferito alle prestazioni in smart working.

Le nuove regole puntano a conciliare la flessibilità del lavoro da remoto con la tutela dei diritti dei lavoratori, definendo obblighi chiari per le aziende e vantaggi concreti per i dipendenti quando non sono applicabili i consueti modi di vigilanza del datore di lavoro sul lavoratore in materia di sicurezza.

In quest’ottica, il datore di lavoro è obbligato a fornire a ciascun lavoratore che opera in modalità smart working e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)un’informativa scritta e periodica che descriva i rischi connessi alla prestazione svolta fuori dalla sede aziendale.

L’informativa dovrà indicare:

  • i rischi generali connessi all’attività lavorativa; 
  • i rischi specifici legati allo smart working, compresi quelli derivanti dall’uso continuativo di videoterminali e strumenti digitali;
  • le principali misure di prevenzione e protezione che il lavoratore è tenuto a adottare per svolgere in sicurezza le proprie mansioni in contesti non sotto diretto controllo aziendale.

La nuova norma si applica a tutte le prestazioni svolte in modalità smart working in luoghi che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, ad esempio:

  • l’abitazione del lavoratore; 
  • spazi di coworking;
  • altri luoghi esterni convenuti.
Sanzioni e obblighi di tracciabilità

Con la modifica del D.Lgs. 81/2008, i datori di lavoro che non ottemperano agli obblighi di consegna dell’informativa ai lavoratori in modalità agile e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza possono incorrere in pene che vanno da due a quattro mesi di arresto, oltre a sanzioni amministrative che possono raggiungere i 7.403,96 euro.