medicina del lavoro

NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE PER LE VISITE MEDICHE DEI LAVORATORI

Il Decreto legislativo 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplina l’obbligo di nominare il medico competente, i requisiti ed i compiti di quest’ultimo (la Sezione V del Capo III del Titolo I è dedicata alla “sorveglianza sanitaria”). In particolare il datore di lavoro – “se svolge attività per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria – ha l’obbligo di nominare il medico competente” (art. 18 D.Lgs. 81/2008).

Il medico competente è “figura necessaria in quelle aziende nelle quali si svolgono mansioni che espongono ad un rischio di malattia professionale (ad esempio rischio di ipoacusie per lavoratori esposti al rumore, rischio di ernia discale lombare per i lavoratori addetti a movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo, il rischio di bronchiti croniche per i lavoratori esposti a fumi e gas di saldatura, il rischio di asma bronchiale per lavoratori esposti all’inalazione di polveri di legno, ecc.)”.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE?

Sintetizzando quanto riportato nell’art. 25 del Testo Unico, il medico competente:

  • “collabora con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi;
  • programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;
  • istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
  • consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale;
  • consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
  • fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti.
  • informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
  • comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
  • visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.

Necessiti di consulenza in Medicina del Lavoro?

INOLTRE SI RICORDA CHE LA SORVEGLIANZA SANITARIA, EFFETTUATA DAL MEDICO COMPETENTE, COMPRENDE:

  • visita medica preventiva;
  • visita medica periodica (periodicità in linea di principio annuale);
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro (in alcuni casi previsti in maniera specifica);
  • visita medica preventiva in fase preassuntiva;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi”.

A COSA SERVE LA SORVEGLIANZA SANITARIA EFFETTUATA DAL MEDICO COMPETENTE?

La sorveglianza sanitaria serve per esprime i giudizi di idoneità alla mansione per il lavoratore.
Giudizio che potrà essere di:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

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