INFORMATIVA: Modifiche e novità gestione rifiuti ed imballaggi

Davide Gurioli
Davide Gurioli

Dopo un percorso pluriennale come consulente e formatore nel campo della sicurezza sul lavoro ho deciso di intraprendere una nuova strada e ho fondato SafetyForm s.r.l. per coadiuvare le aziende nella gestione della formazione sulla sicurezza

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020  il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che modifica direttamente la parte del D.Lgs 152/2006 (Codice ambientale) dedicata alle norme generali su rifiuti ed imballaggi, introducendo rilevanti novità, le modifiche che di seguito elenchiamo sinteticamente come di consueto aprono in molti casi dubbi interpretativi che andranno man mano valutati e risolti .

ART 183 DEFINIZIONI

Sono state introdotte le nuove definizioni di: “rifiuto non pericoloso”, “rifiuti urbani”, “rifiuti da costruzione e demolizione”, “rifiuti organici”, “rifiuti alimentari”, “recupero di materia”, “riempimento”, “deposito temporaneo prima della raccolta”.

Dal 01/01/2021 non sarà più prevista l’assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani ma saranno considerati comunque urbani quelli indicati  per definizione nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, questa modifica che andrà approfondita comporterà sicuramente vantaggi per piccoli produttori di rifiuti speciali non pericolosi compresi nei citati allegati, ma potrà di contro comportare revisioni delle attuali aree soggette a detassazione della Tari in quanto produttive di rifiuti speciali e difficoltà di smaltimento con il servizio pubblico per chi produce grandi quantità di queste categorie di rifiuti , perché allo stato attuale la norma pare contemplare la qualità del rifiuto , ma non la quantità come accadeva fino ad ora.

CLASSFICAZIONE DEL RIFIUTO

Per la corretta attribuzione dei Codici dei Rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti effettuata dal produttore saranno emesse delle Linee Guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente”.

ESCLUSIONI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE

è stata soppressa l’eliminazione, dall’ambito di esclusione della disciplina sui rifiuti, degli scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde urbano. Quindi sfalci e potature provenienti dallamanutenzione del verde urbano, prodotti dalle aziende di manutenzione del verde,  tornano ad essere considerati rifiuti. Rimane l’esclusione per gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa

DEPOSITO TEMPORANEO

Viene data la possibilità di effettuare il deposito temporaneo per i rifiuti anche da costruzione e demolizione, presso le aree di pertinenza dei punti di vendita, ma non è ancora chiaro con quali eventuali obblighi o vincoli, attualmente sembrerebbe che il deposito temporaneo debba seguire le stesse regole di quello effettuato dai produttori di rifiuti prima della raccolta e smaltimento da parte delle aziende autorizzate.

Restano invece invariate le condizioni di asportazione dei rifiuti in funzione della quantità o del criterio temporale quindi devo avviare a recupero o smaltimento i rifiuti con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

RESPONSABILITA’ DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Viene ribadita la necessità di produrre l’attestazione di avvenuto smaltimento, disposizione già presente nella precedente normativa ma mai entrata in vigore in quanto legata all’emanazione di un decreto ministeriale mai adottato. Tale onere è a carico dei titolari degli impianti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare (di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte IV D.Lgs. n. 152/06) ai fini della esclusione della responsabilità del produttore dei rifiuti per il corretto smaltimento, disposizione che resterà in vigore fino all’entrata in vigore del sistema di tracciabilità dei rifiuti. Anche in questo caso non è stato definito un modello per l’attestazione ne le tempistiche di inoltro e neanche le sanzioni per mancata emissione.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Non variano le tempistiche di registrazione che quindi rimangono di 10 gg lavorativi per trasportatori, produttori ed intermediari e commercianti, 2 giorni lavoratici per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento.

Rimangono esclusi dall’obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi,  di  cui  all’articolo 212, comma 8

Rientrano invece nelle esclusioni, per i soli rifiuti non pericolosi, le  imprese e  gli  enti  produttori  iniziali  che non hanno piu’ di   dieci dipendenti.

Diminuisce la durata di conservazione dei registri di carico e scarico da 5 a 3 anni.

Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (saloni di barbiere e parruchiere, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa (es. medici), quando obbligati alla tenuta del registro, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità:

  1. a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193;
  2. b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183. Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all’articolo 189.

TRASPORTO DEI RIFIUTI

Restituzione 4 copia

Viene ribadita la possibilità di trasmissione della quarta copia del formulario per posta elettronicacertificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore.

 

 

vidimazione

Viene prevista una nuova modalità di vidimazione, si invieranno altri aggiornamenti appena saranno disponibili più informazioni.

Trasbordo/sosta

Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore (non più 48), escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

Rifiuti da attività sanitaria

i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attività. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell’intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l’obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212.

Rifiuti da manutenzione

Viene finalmente specificato che rientrano tra i rifiuti da manutenzione anche quelli provenienti da piccoli interventi edili (il piccolo non è quantificato) , finalmente è chiarito quale documento di trasporto utilizzare per il il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede. Si può utilizzare ilformulario di identificazione oppure un documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione. Viene quindi normata una situazione che aveva originato sanzioni , contenziosi e varie sentenze in merito all’obbligo o meno di fare il formulario per il trasporto dei rifiuti di manutenzione dal luogo di produzione alla sede del manutentore stabilendo che o il formulario o il ddt deve accompagnare questa tipologia di trasporto .

Rifiuti da manutenzioni di reti

Per questa tipologia invece è previsto che la  movimentazione presso la sede del manutentore, del materiale tolto d’opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, sia accompagnata dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Conservazione

I formulari, come i registri di carico e scarico, vanno conservati per 3 anni invece che per 5.

TRASPORTO INTERMODALE

L’articolo 193-bis di nuova introduzione, disciplina il trasporto intermodale dei rifiuti. Viene chiarito che il deposito di rifiuti nell’ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, non costituisce attività di stoccaggio a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni.

SANZIONI

Alcune sanzioni amministrative sono state leggermente ridimensionate

la mancata o incompleta comunicazione al Catasto (MUD) la sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da duemila a diecimila euro (prima da duemilaseicento a quindicimilacinquecento euro);

la sanzione per comunicazione effettuata oltre la scadenza, seppur entro il sessantesimo giorno resta invariata;

la mancata o incompleta tenuta dei registri di carico e scarico la sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da duemila a diecimila euro (prima duemilaseicento a quindicimilacinquecento euro);

se il registro è relativo a rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria va da diecimila euro a trentamila euro (prima da quindicimilacinquecento a novantatremila euro) mentre resta invariata nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa;

restano invariate le sanzioni ridotte per imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti;

resta sostanzialmente invariata la sanzione in caso di trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero la presenza nel formulario di dati incompleti o inesatti;

resta invariata la sanzione in caso di informazioni che “pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge”;

– viene previsto che per la violazione di diverse disposizioni o più violazioni della stessa disposizione, si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio e che “la stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo”;

vengono introdotte le sanzioni connesse all’istituzione del Registro elettronico nazionale di cui all’articolo 188-bis.

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