Tra le modifiche introdotte dai decreti legislativi 116/2020, 118/2020, 119/2020 e 121/2020 al testo unico ambientale ci sono anche gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), il sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti che come previsto da tempo dovrebbe sostituire l’ormai abrogato Sistri .
L’articolo 188-bis contiene la nuova formulazione del RENTRI:
- Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiutiistituito ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legge 14 Dicembre 2918 n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Febbraio 2019 n.12 e gestito con il supporto tecnico dell’Albo Nazionale dei gestori di cui all’articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 Agosto 1988, n.400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il ministero della pubblica amministrazione, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
- Il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura del Ministero dell’ambiente e delle tutela del territorio e del mare, è articolato in: a)Una sezione anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
b)Una sezione tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.
- I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:
- a) I modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
- b) Le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relative adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell’articolo 6 del decreto legge 14 Dicembre 2018, n.135, con la previsione dei criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori;
- c) Il funzionamento del registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati di cui alla lettera a) nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;
- d) Le modalità di condivisione dei dati del Registro elettronico con l’istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini del loro inserimento nel Catasto di cui all’articolo 189; e) Le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n.1013/2006 e le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 Gennaio 1994 n.70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;
- f) Le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell’Albo nazionale indicate al comma 1;
- g) Le modalità di accesso ai dati del Registro Elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;
- h) Le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo 188 comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.
- Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati e da coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 articolo 6 del D.Lg. 14 Dicembre 2018 n. 135. Negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro Elettronico Nazionale.
Con l’articolo 188-bis che parzialmente ripete i contenuti dei precedenti decreti si formalmente istituiscono e delineano le principali caratteristiche del Registro Elettronico di tracciabilità dei rifiuti.
I principali aspetti dell’introduzione del RENTRI sono :
- Un doppio binario per la fase iniziale di sperimentazione. Già conosciuto con il Sistri il doppio binario comporterà doppie registrazioni, doppie documentazioni, insomma doppio lavoro e doppia burocrazia , quella che dovrebbe essere semplificata! Non sappiamo la durata di questa fase che sicuramente sarà correlata all’efficienza e all’efficacia del nuovo sistema, si può solo sperare che sia breve .
- Le autorizzazioni relative ai soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (trasportatori) sono reperibili on-line e l’Albo ha predisposto un sistema di collegamento al Rentri meccanismo già presente nel Sistri. Resta il problema delle autorizzazioni ambientali degli impianti, perché queste autorizzazioni sono rilasciate dai competenti enti territoriali e non sono on-line . Si auspica che venga realizzato un sistema informatico integrato con il Rentri che consenta di reperirle , altrimenti gli utenti saranno costretti al loro inserimento manuale .
- Tracciabilità del trasporto dei rifiuti . Con il SISTRI la geolocalizzazione dei mezzi durante il trasporto dei rifiuti obbligava a montare black box collegate con Sim , infilare chiavette usb in vari computer ecc.ecc. . Con il Registro elettronico riappare la necessità/obbligo di tracciare i trasporti dei rifiuti, ma non si sa ancora che sistema verrà utilizzato per geolocalizzare gli automezzi. Nuovamente una black-box con SIM? Oppure di penserà di servirsi dei sistemi di geolocalizzazione già presenti negli automezzi in circolazione in molte aziende, vedendo cosa prevedere per quelle aziende che non ne sono dotate? Una risposta l’avremo solo quando usciranno i decreti attuativi , ma si spera che non si obblighino le imprese di trasporto ad installare nuovi sistemi con i relativi costi e con ulteriori adempimenti .
- Come previsto con il SISTRI, anche il registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti sarà finanziato dagli utenti, cioè le imprese obbligate ad iscriversi al Rentri. E’ previsto al momento il versamento di un diritto di segreteria e di un diritto di iscrizione. Di fatto come già con il Sistri , ci sarà un diritto annuale di iscrizione da versare .
La nuova formulazione dell’articolo 190 contenuta nel D.Lgs. 3 Settembre 2020 n.116, individua i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti che sono :
- Trasportatori professionali di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
- Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui alle lettere c) d) e g) dell’articolo 184 comma 3
Il registro di carico e scarico dei rifiuti dovrà contenere in ordine cronologico per ogni tipologia di rifiuti, la quantità prodotta, la natura e l’origine dei rifiuti, le quantità dei materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per ilriutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero, nonché dove necessario, gli estremi del formulario di identificazione dei rifiuti.
Il nuovo modello del registro cronologico sarà definito con un prossimo decreto attuativo. Quindi fino all’emanazione di tale decreto si utilizzano i modelli già in vigore con le relative le modalità di vidimazione.
Non variano i tempi per le annotazioni cronologiche che sono:
- 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico dello stesso per i Produttori di rifiuti
- 10 giorni lavorativi dalla data di conferimento in impianto per i trasportatori
- 10 giorni lavorativi dalla data di consegna in impianto per gli intermediari
- 2 giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto per gli impianti di recupero e di smaltimento
Le attività e i soggetti esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti sono:
- Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro;
- Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212 comma 8
- Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti (già in vigore dal 26/09/2020 , fino a tale data erano obbligati alla tenuta del registro)
Conservazione dei registri
- I registri devono essere conservati o resi accessibili ,presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- Per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari di rifiuti ,presso la sede operativa
- I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto
- I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione (di cui all’articolo 230) possono essere tenuti presso la sede di produzione dei rifiuti
- Per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente (ed al Registro elettronico nazionale quando quest’ultimo sarà in vigore)
I registri vanno conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione (in precedenza andavano conservati per 5 anni) . I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, alla chiusura dell’impianto.
In sintesi per il RENTRI dobbiamo aspettare i decreti attuativi previsti entro la fine del 2020 per una ipotesi di inizio sperimentale del sistema nel 2021 , ma in passato il Sistri ci ha abituato a molteplici rinvii e ritardi , quindi non resta che aspettare .
Per l’attuale tenuta dei registri cartacei , la novità più rilevante è l’esonero dall’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico per i soli rifiuti non pericolosi per le aziende che non hanno più di 10 dipendenti e la diminuzione dall’obbligo di conservazione dei registri da 5 a 3 anni dalla data dell’ultima annotazione .
Casalecchio di Reno 20/10/2020
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