Nuova Circolare Rifiuti 2020

Nuova Circolare Rifiuti 2020
Davide Gurioli
Davide Gurioli

Dopo un percorso pluriennale come consulente e formatore nel campo della sicurezza sul lavoro ho deciso di intraprendere una nuova strada e ho fondato SafetyForm s.r.l. per coadiuvare le aziende nella gestione della formazione sulla sicurezza

Introduzione di nuove tipologie di rifiuti urbani ed eliminazione dell’assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali

Il D.Lgs 116/220 interviene anche sull’annoso tema dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani e introduce nuove tipologie di rifiuti urbani.

Ad oggi la norma in vigore prevedeva che talune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi potessero essere assimilati agli urbani , cioè conferiti alla pubblica raccolta invece che smaltiti con aziende private del settore , per qualità e quantità . Il D.Lgs 152/06 rimandava poi all’emanazione di un decreto ministeriale che doveva individuare tali rifiuti assimilabili . In assenza di tale decreto ogni comune stabiliva all’interno del proprio regolamento comunale quali e quanti rifiuti speciali non pericolosi erano assimilati agli urbani , con conseguente possibilità per le aziende di conferirli alla pubblica raccolta e ovviamente riduzione o eliminazione delle aree detassate dalla Tari in quanto produttive di rifiuti speciali .

Il Decreto in oggetto di fatto sembra eliminare il concetto di rifiuti assimilabili o assimilati agli urbani trasformando alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi di default da speciali a urbani . Nel farlo elenca non solo quali sono queste tipologie di rifiuti , ma  anche da quali attività devono provenire . Ora per una miglior comprensione del provvedimento vediamo i due elenchi pubblicati nel decreto che individuano rifiuti e attività che li producono .

«Allegato L-quater – Elenco dei rifiuti di  cui  all’articolo  183,comma 1, lettera b-ter), punto 2).

«Allegato L-quinquies – Elenco attivita’ che producono  rifiuti  dicui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto.

2. Cinematografi e teatri.

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.

5. Stabilimenti balneari.

6. Esposizioni, autosaloni.

7. Alberghi con ristorante.

8. Alberghi senza ristorante.

9. Case di cura e riposo.

10. Ospedali.

11. Uffici, agenzie, studi professionali.

12. Banche ed istituti di credito.

13.  Negozi   abbigliamento,   calzature,   libreria,   cartoleria,ferramenta, e altri beni durevoli.

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e  tessuti,  tappeti,cappelli e ombrelli, antiquariato.

16. Banchi di mercato beni durevoli.

17. Attività artigianali tipo  botteghe:  parrucchiere,  barbiere,estetista.

18. Attività  artigianali  tipo  botteghe:  falegname,  idraulico,fabbro, elettricista.

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.

20. Attività artigianali di produzione beni specifici.

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.

22. Mense, birrerie, hamburgerie.

23. Bar, caffè, pasticceria.

24. Supermercato, pane e  pasta,  macelleria,  salumi  e  formaggi,generi alimentari.

25. Plurilicenze alimentari e/o miste.

26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.

27. Ipermercati di generi misti.

28. Banchi di mercato generi alimentari.

29. Discoteche, night club.   Rimangono  escluse  le  attività  agricole  e  connesse   di   cuiall’articolo 2135 del codice civile.   Attività  non elencate, ma ad esse simili per  loro  natura  e  pertipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese  nel  punto  acui sono analoghe.».

Dall’esame di questi due elenchi possiamo notare che :

–       La maggior parte delle tipologie di rifiuti individuati è relativa a codici rifiuto gia appartenenti alla categoria 20 descritta nell’enco dei codici EER come Rifiuti Urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata. Rifiuti quindi che già venivano conferiti nella raccolta pubblica .

–       Nell’elenco sono presenti tutte le tipologie di imballaggi non pericolosi sia quelli catalogati alla voce 20 dell’elenco EER sia quelli catalogati alla voce 15 .sono compresi anche gli imballaggi in legno codice EER 150103 ad esempio i pallets che erano esclusi dall’assimilazione per le aziende in quanto imballaggi terziari.

–       Troviamo finalmente nell’elenco il codice EER 080318 relativo alle cartuce toner esaurite non pericolose che ora spesso dovevano essere gestite come rifiuti speciali anche per chi ne produceva quantità irrisorie.

–       Sono presenti inchiostri, vernici , adesivi e resine ma solo appartenenti al codice EER 200128 .

–       Nell’elenco delle attività troviamo praticamente tutte le attivita di commercio e servizi , nonché le attività artigianali sia di produzione che di servizio , non rientrano tra le attività che producono queste tipologie di rifiuti urbani le attività industriali.

Attualmente su questo provvedimento che entra in vigore dal 01/01/2021 non ci sono chiarimenti e approfondimenti ufficiali , dalla sua lettura e dallo stato attuale di attribuzione dei codici rifiuto in base all’elenco dei codici EER , possiamo dire che per le attività industriali nulla cambia , producono rifiuti speciali e gli unici rifiuti urbani che producono sono quelli prodotti negli uffici , mense e servizi . Per le attività di commercio, uffici ecc.ecc. , anche qui poco cambia producono di fatto in prevalenza rifiuti urbani e continuano a conferirli alla pubblica raccolta .Per le attività artigianali siano esse di produzione o di servizio , possiamo dire che tutti gli imballaggi prodotti diventano urbani e quindi vanno conferiti alla pubblica raccolta , cosa che già avveniva pallets a parte in base ai singoli regolamenti comunali in molti casi . Potranno conferire alla pubblica raccolta anche le cartucce toner non pericolose , mentre per altre tipologie di rifiuto quali vernici , inchiostri , adesivi, resine , detergenti, scarti di legno e simili non sembra attualmente si possa affermare che sono rifiuti urbani . Infatti tali rifiuti nell’elenco sono individuati con codici EER che iniziano con 20 , mentre in queste attività che impiegano nel loro lavoro questi materiali gli attuali criteri di classificazione ci fanno individuare il codice EER nelle voci specifiche di produzione, impiego o utilizzo di tali prodotti , ad esempio gli inchiostri sono alla voce 08 o gli scarti di legno alla 03 . Su questa interpretazione ovviamente pende l’interrogativo delle linee guida sull’attribuzione dei codici rifiuto  che dovranno essere emanate in base a questo stesso decreto entro la fine dell’anno .La trasformazione di taluni rifiuti speciali in rifiuti urbani , comporterà la rielaborazione dei regolamenti comunali o forse considerato che difficilmente i comuni in questo periodo potranno velocemente rivederli , la decadenza delle parti relative ai rifiuti assimilabili , con conseguente rielaborazione delle tariffe della TARI e assoggettamento per le imprese che conferiscono alla raccolta pubblica i nuovi rifiuti urbani delle aree che li producono che in precedenza (per le attività artigianali non per quelle commerciali ) potevano essere detassate .La norma però concede a tutte le attività individuate una scelta , infatti le imprese possono decidere di non conferire questi rifiuti urbani alla raccolta pubblica , ma smaltirli con imprese autorizzate in proprio . Questa scelta  andrà comunicata in forma scritta al Comune e avrà validità di 5 anni , non conferendo alla raccolta pubblica l’azienda, rendicontando i quantitativi avviati al solo  recupero con aziende private, avrà diritto a non pagare parte della tariffa variabile della TARI. Questa possibilità sarà probabilmente utile alle grandi strutture commerciali che spesso producono quotidianamente grandi quantitativi di imballaggi, con la necessità logistica di frequenti smaltimenti che non sempre la raccolta pubblica è in grado di eseguire con le tempistiche necessarie alla grande utenza , ma per i piccoli produttori andrà fatta verificando l’effettiva scontistica della parte variabile della tariffa , perché già in passato questa possibilità era contemplata nei regolamenti comunali , ma a conti fatti era più onerosa la sola burocrazia per richiedere lo sconto che non l’entità dello stesso .Concludendo anche in questo caso siamo di fronte ad una modifica che sarà in vigore da gennaio 2021 che nel mettere più chiarezza a questa materia sembra lasciare aperti alcuni interrogativi che solo con il tempo si chiariranno.

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